{"id":1550,"date":"2022-06-24T11:05:00","date_gmt":"2022-06-24T09:05:00","guid":{"rendered":"https:\/\/chiavari.unuci.org\/sito\/?p=1550"},"modified":"2022-07-14T11:14:46","modified_gmt":"2022-07-14T09:14:46","slug":"analisi-giuridica-sui-tribunali-per-crimini-di-guerra-in-ucraina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chiavari.unuci.org\/sito\/analisi-giuridica-sui-tribunali-per-crimini-di-guerra-in-ucraina\/","title":{"rendered":"ANALISI GIURIDICA sui tribunali per crimini di Guerra in Ucraina"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-medium-font-size\">L\u2019analisi dal punto di vista giuridico deve essere perci\u00f2 rigorosa e puntuale. Il primo aspetto riguarda l\u2019ambito \u201cprocedimentale\u201d, che per\u00f2 ha specifico rilievo sostanziale, e concerne la natura stessa della \u201ccorte\u201d che ha pronunciato il verdetto, la quale non pu\u00f2 considerarsi titolata ad esercitare la giurisdizione in un territorio che \u00e8 occupato <em>de facto <\/em>dalla Federazione Russa, ma \u00e8 sempre da considerarsi sotto la sovranit\u00e0 dell\u2019Ucraina.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Oltre che nella sua costituzione, l\u2019illegittimit\u00e0 della corte \u00e8 stata evidente anche nelle modalit\u00e0 di conduzione del processo, ove non sono stati osservati gli \u201cstandard internazionali\u201d previsti anche nel caso di crimini di guerra.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Si tratta in particolare della&nbsp; pubblicit\u00e0 delle udienze, dell\u2019esercizio concreto del diritto alla difesa, e secondo la <em>Convenzione sul mercenariato<\/em> del 1989 (ratificata dall\u2019Ucraina, quindi operante in tutto il suo territorio) dell\u2019obbligo di informazione, preventiva e successiva, al Segretario Generale delle Nazioni Unite e allo Stato di origine degli imputati, previsione quest\u2019ultima ritenuta principio generale di diritto consuetudinario per tutti i processi a carico di cittadini stranieri.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Secondo poi i principi generali del diritto, la condanna alla pena di morte, che non \u00e8 in ogni caso esclusa dalle norme del diritto dei conflitti armati e in particolare dalle stesse Convenzioni di Ginevra, non \u00e8 commisurata al grado di offensivit\u00e0 per il solo fatto del mercenariato. In astratto la pena capitale potrebbe configurarsi ove fosse effettivamente accertato il coinvolgimento in atti terrorismo e crimini di guerra.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Sul punto vale per\u00f2 precisare che non risultano documentati i capi d\u2019accusa relativi ai presunti \u201catti di terrorismo\u201d o altri \u201ccrimini di guerra\u201d per i quali effettivamente sarebbe stato consentito un processo, secondo le richiamate garanzie, a carico dei cittadini stranieri da considerarsi altrimenti come \u201cprigionieri di guerra\u201d, come tali tutelati dalla Convenzione di Ginevra.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Le agenzie di stampa hanno riportato indicazioni di fonti filorusse secondo cui i tre militari avrebbero confessato di essere stati \u201caddestrati a compiere atti di terrorismo\u201d. Ma sul punto, anche se tali ammissioni fossero state fatte, va verificato in quali condizioni psicologiche sono state rese, atteso che le immagini televisive hanno evidenziato sul volto degli imputati lividi e segni di percosse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Soprattutto tali dichiarazioni avrebbero richiesto specifici riscontri, atteso che ad esempio non possono considerarsi \u201catti di terrorismo\u201d o \u201ccrimini di guerra\u201d gli&nbsp; atti compiuti esclusivamente contro obiettivi militari, in quanto sarebbero da considerarsi \u201clegittimi\u201d atti di guerra,&nbsp; come lo sono gli \u201catti di guerriglia\u201d o di \u201csabotaggio\u201d non diretti contro obiettivi civili e la popolazione civile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Residua\u00a0 dunque l\u2019elemento fondamentale dell\u2019accusa che \u00e8 stata tutta incentrata sulla condizione dei tre militari di essere cittadini stranieri e in quanto tali da considerarsi di per s\u00e9 \u201cmercenari\u201d.\u00a0 Ed \u00e8 proprio questa condizione che invece non si riscontra nel caso in esame, atteso che come documentato da fonti internazionali indipendenti e dalle autorit\u00e0 ucraine per i tre cittadini ricorrono due condizioni fondamentali che escludono tassativamente il \u201cmercenariato\u201d: 1) erano regolarmente <em>residenti<\/em> in Ucraina\u00a0 da tempo, almeno dal 2018; 2) erano stati <em>arruolati in forze regolari<\/em> poste sotto comando dell\u2019esercito e delle autorit\u00e0 del paese, circostanza che in molti casi\u00a0 fa anche assurgere ad un \u201crapporto di cittadinanza .<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">In merito, le norme del diritto internazionale sono chiare e recano una precisa&nbsp; disciplina. La norma base di riferimento \u00e8 l\u2019articolo 47 del I Protocollo aggiuntivo dalle Convenzioni di Ginevra, secondo cui occorrono 6 condizioni&nbsp; per la identificazione dello <em>status<\/em> di mercenari.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Sono innanzitutto 3 condizioni \u201cpositive\u201d, in quanto gli interessati devono:&nbsp; 1) essere stati reclutati per combattere in uno specifico conflitto; 2) prendere parte diretta alle ostilit\u00e0; 3) essere essenzialmente motivati da scopi di lucro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Sono poi richieste 3 condizioni \u201cnegative\u201d, in quanto non pu\u00f2 considerarsi mercenario chi: 1) \u00e8 <em>cittadino <\/em>di una parte del conflitto o <em>residente<\/em> nel territorio controllato dalla parte; 2) \u00e8 <em>membro delle forze armate<\/em> di una parte del conflitto; 3) \u00e8 membro delle forze armate di un terzo Stato e inviato in missione ufficiale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Come\u00a0 ha precisato il professor Natalino Ronzitti \u2013 attualmente tra i principali interpreti non solo in Italia \u00a0del \u201cDiritto internazionale umanitario e dei conflitti armati\u201d \u2013\u00a0 i volontari stranieri dunque non sono mercenari quando di regola sono membri di forze armate di una parte del conflitto, tanto nel caso in cui costituiscano una propria milizia posta comunque sotto \u201cautorit\u00e0 di comando\u201d e quanto nel caso siano inquadrati nelle forze regolari (es. i Gurkha dell\u2019esercito britannico o \u201cle legioni straniere\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Anche la condizione di <em>foreign fighters,<\/em> individualmente considerati, nel diritto internazionale assume connotati di illegittimit\u00e0 solo nel caso di coinvolgimento diretto in organizzazioni terroristiche o in ogni caso dichiarate illecite nell\u2019ambito delle misure interdittive disposte da specifiche Risoluzioni delle Nazioni Unite o da altri atti giuridici assimilabili.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Per inciso va pure ricordato che la citata Convenzione sul mercenariato del 1989, che tuttavia non ha ancora raggiunto un ampio&nbsp; numero di ratifiche come il I Protocollo, &nbsp;ha aggiunto anche &nbsp;un\u2019altra condizione, che tuttavia pu\u00f2 considerarsi un valido criterio interpretativo, &nbsp;e cio\u00e8 che la remunerazione materiale del mercenario deve essere \u201cnettamente superiore a quella promessa o pagata a combattenti aventi rango e funzioni analoghe nelle forze armate\u201d regolari.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Rispetto al quadro cos\u00ec delineato sono dunque ampiamente fondati la denuncia\u00a0 di Amnesty International delle gravi irregolarit\u00e0 del processo e delle palesi violazioni alle Convenzioni di Ginevra e il commento della portavoce Onu per i diritti umani Ravina Shamdasani: \u201cDal 2015, abbiamo osservato che la cosiddetta magistratura\u00a0in queste sedicenti repubbliche\u00a0non ha rispettato le garanzie\u00a0essenziali<strong>\u00a0<\/strong>di un processo equo, come le udienze pubbliche,\u00a0l\u2019indipendenza, l\u2019imparzialit\u00e0 dei tribunali e il diritto a non\u00a0essere obbligati a testimoniare\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Ed ha aggiunto: \u201cTali processi contro i&nbsp;prigionieri di guerra&nbsp;costituiscono un crimine di&nbsp;guerra\u201d. L\u2019auspicio \u00e8 che nel processo di appello che dovr\u00e0 promuoversi entro un mese la sentenza possa essere riesaminata escludendo la condanna a morte, o per lo meno che non venga eseguita prima di 6 mesi secondo le previsioni Convenzione di Ginevra (sebbene siano consentite anticipazioni del termine, in casi eccezionali), condizione che potrebbe favorire un auspicato scambio di prigionieri.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Nel frattempo le Nazioni Unite e anche la Corte penale internazionale farebbero comunque bene a richiamare i principi del diritto internazionale enunciati, cercando di ottenere almeno la regolare ammissione nell\u2019 appello della formale rappresentanza degli Stati d\u2019origine e la documentazione che comprova il regolare arruolamento nell\u2019esercito ucraino degli imputati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right has-medium-font-size\">Ten. Prof. Ing. Alberto Baud\u00e0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019analisi dal punto di vista giuridico deve essere perci\u00f2 rigorosa e puntuale. 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